RIFORMA DEL PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

"Mitis Iudex Dominus Iesus" dd. 15.08.2015

Il Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” dd. 15.08.2015 emanato da Papa Francesco e pubblicato il giorno 8.09.2015 entrerà in vigore il 8.12.2015 e si applicherà ai procedimenti introdotti dopo tale data e a quelli in corso le cui sentenze saranno pubblicate dopo tale data. L’obiettivo perseguito con il Motu Proprio è quello di riformare il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, non di modificare la disciplina sostanziale del diritto matrimoniale canonico. Infatti, in detto documento non sono stati introdotti nuovi motivi per dichiarare nullo il matrimonio né è stato intaccato il principio della indissolubilità del vincolo coniugale.

Scopo di questo breve approfondimento è solo quello di fornire alcune indicazioni pratiche per chi intende introdurre una causa di nullità matrimoniale.

Innanzitutto occorre precisare che il Motu Proprio è stato emanato per la Chiesa universale e quindi anche per realtà meno organizzate rispetto alla nostra quanto a strutture e Tribunali ecclesiastici: da ciò deriva che l’impatto delle norme introdotte con il “Mitis Iudex Dominus Iesus” sarà diverso da Paese a Paese.

Per quanto riguarda l’Italia il costo di una causa di nullità rimane, come prima della riforma, quello stabilito dalla CEI e per coloro che hanno difficoltà economiche è previsto lo strumento del gratuito patrocinio o la possibilità di rivolgersi ai c.d. Patroni stabili ovvero avvocati stipendiati dal Tribunale Ecclesiastico che svolgono la propria attività senza chiedere alcun compenso ai clienti.

Sotto il profilo procedurale le novità più interessanti introdotte dal Motu Proprio sono tre: la prima riguarda il venir meno della necessità, fino ora esistente, di ottenere due sentenze di due Tribunali diversi che affermino la nullità del matrimonio (tecnicamente bisognava ottenere la c.d. doppia conforme cioè una seconda sentenza conforme alla prima). Dall’entrata in vigore del Motu Proprio sarà sufficiente affrontare un solo grado di giudizio per ottenere una sentenza definitiva di nullità del matrimonio. (Can. 1679: “La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva”). Solo qualora non si concordasse con la decisione del Tribunale di primo grado sarà possibile presentare appello al Tribunale di secondo grado onde ottenere una decisione diversa.

Questa novità si ripercuoterà in modo positivo sui tempi di attesa per avere una risposta definitiva: secondo la normativa ancora vigente fino al 8 dicembre, infatti, poteva accadere che il Tribunale di primo grado affermasse la nullità del matrimonio, il Tribunale di Appello, il cui intervento era obbligatorio, ne dichiarasse invece la validità e che quindi fosse necessario rivolgersi al Tribunale della Rota Romana per avere una seconda sentenza conforme o alla prima ottenuta o alla seconda. Il che naturalmente allungava i tempi ed i costi della causa.

La seconda importante novità consiste nell’introduzione di un nuovo processo, chiamato brevior (più breve) applicabile per risolvere i casi di nullità più evidente e quando sussistono i seguenti presupposti: innanzitutto è necessario che i coniugi siano d’accordo nell’introdurre la causa di nullità presentando una domanda congiunta o, presentato il libello da uno dei coniugi, l’altro dia il suo consenso; occorre poi che siano raccolti, prima dell’introduzione della causa, tutti i documenti che possano avvalorare e confortare il motivo per cui si chiede la nullità del matrimonio. E’ necessario che sussistano circostanze di fatti e di persone avvalorate da documenti e testimoni che non richiedano un’istruttoria particolarmente complessa.

A titolo meramente esemplificativo sono stati indicati alcuni motivi che possono consentire la trattazione del processo più breve: mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc. Si ribadisce che si tratta di una elencazione esemplificativa che non introduce nuovi capi di nullità: ogni caso deve rientrare in uno dei motivi di nullità già previsti dal Codice di Diritto Canonico e deve essere provato secondo le regole già vigenti.

Il procedimento più breve si svolge quindi in tempi più stretti rispetto a quello ordinario in quanto è previsto che il Tribunale in un unico decreto svolga gli adempimenti di rito che oggi richiedono diversi decreti e l’istruttoria deve svolgersi possibilmente in un'unica sessione, alla quale le parti possono assistere, da fissarsi entro trenta giorni dall’emissione del decreto. Sono abbreviati i tempi anche per gli adempimenti spettanti agli avvocati ed al difensore del vincolo (15 giorni anziché 30 per le rispettive osservazioni e non è prevista la replica entro i 10 giorni successivi) nonché per l’emissione della sentenza. Contro la sentenza emessa a seguito del processo brevior è possibile presentare appello. Spetta al Giudice che riceve il libello stabilire di volta in volta se la causa va trattata secondo le regole del processo ordinario o secondo quelle del processo più breve.

La terza novità importante ha a che vedere con la competenza del Tribunale Ecclesiastico: sono rimaste la competenza del Tribunale del luogo in cui fu celebrato il matrimonio e quella del Tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove; sono invece cambiati i due criteri di competenza previgenti - Tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte convenuta; il Tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza Episcopale e ci sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta - con la previsione per cui è competente il Tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o quasi domicilio.

Per la lettura del testo integrale del Motu Proprio si invita ad accedere al sito del vaticano www.vatican.va